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In uno Stato di libertà, quale quello previsto dalla Costituzione, è consentita l'attività di associazioni che si propongono il mutamento degli ordinamenti politici esistenti, purché questi propositi siano perseguiti mediante il libero dibattito e senza il ricorso, diretto od indiretto, alla violenza . Ma l'illiceità di questi movimenti risulta anche della loro particolare struttura organizzativa di carattere paramilitare, nonché dalla modalità di impiego e dell'equipaggiamento dei gruppi d'azione che contrastano col divieto dell'art. 18 della Costituzione . (it) |