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Non è in alcun modo in discussione, ovviamente, il potere del Parlamento di istituire commissioni di inchiesta in settori della vita istituzionale, economica o sociale, tenendo conto, peraltro, dei limiti all'attività delle commissioni derivanti dalla Costituzione e puntualmente indicati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Non può, tuttavia, passare inosservato che, rispetto a tutte le banche, e anche agli operatori finanziari, questa volta viene, tra l'altro, previsto che la Commissione possa "analizzare la gestione degli enti creditizi e delle imprese di investimento". Queste indicazioni, così ampie e generali, non devono poter sfociare in un controllo dell'attività creditizia, sino a coinvolgere le stesse operazioni bancarie, ovvero dell'attività di investimento nelle sue varie forme. Occorre considerare la natura privata degli enti interessati la cui attività costituisce esercizio della libertà di iniziativa economica riconosciuta e garantita dall'articolo 41 della Costituzione. (it) |