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Le comunità religiose hanno il diritto di non essere impedite di insegnare e di testimoniare pubblicamente la propria fede a voce e per iscritto. Però nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre costumanze religiose si deve evitare ogni azione che abbia sapore di coercizione o sollecitazioni disoneste o stimoli meno retti, specialmente nei confronti di persone immature o bisognose: un tale modo di agire va considerato come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui. (it) |