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Adunque per ciò che spetta ai diritti, e perché non fosse corrotta la giustizia, ordinarono che inviolabili fossero le vite de' Vercellesi; che la facoltà del far leggi non fosse in chi teneva il supremo potere; che il podestà, sempre forestiero acciocché non si movesse per affetto di parte, fosse esecutore, non giudice; che nel principio del suo governo giurasse di mantenere la pace, obbligato ad esser pronto di giorno e di notte alle richieste de' cittadini; che con eguale misura si ponessero le taglie a' castellani, a' nobili e a'cittadini; che i giudici non si eleggessero comunque , ma quei soli che i poveri, le vedove, e gli orfani avessero un giudice particolare che senza spesą rendesse loro ragione; che i beni degl'infermi e degli ospedali e i diritti loro da uffiziali del comune si curassero; che questi fossero privi d'uffizio se in qualche modo ricevessero doni, o si fossero posti alle mense dei cittadini, e che tutti al termine dell'uffizio loro si ponessero a sindacato. Il che era e saviamente ordinato e con grandissima parte di pubblico bene mantenuto; poiché dall'offesa giustizia nascono assai frequente que' turbamenti che tornano a danno comune, quando i privati non hanno modo di ristorarsi, e gli offenditori hanno speranza d'impunità. (it) |