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La legge sul macinato stabiliva a partire dal 1º gennaio 1869 una tassa sulla macinazione dei cereali nella misura di 2 lire al quintale per il grano, 0,80 per il granturco e la segala, 1,20 per l'avena, 0,50 per gli altri cereali, la veccia e le castagne. Il pagamento doveva avvenire nelle mani dei mugnai prima del ritiro delle farine. La tassa era assai più gravosa per le popolazioni rurali che per quelle urbane, sebbene si sia calcolato che essa sottraesse in media dieci giornate lavorative all'anno all'operaio delle città settentrionali. (it) |