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Una sostanziale convergenza delle tradizioni costituzionali dei paesi dell'Unione consente di ritenere che, con alcune eccezioni di non particolare rilievo , in materia di libertà di coscienza, di religione o credenza sussista una «tradizione comune» pur nel rispetto dell'identità nazionale degli Stati membri. Tradizione che corrisponde al principio generale di uguaglianza degli individui senza distinzione fondata sulla credenza o sull'appartenenza religiosa e sul riconoscimento come diritto pubblico soggettivo , di singoli e gruppi, della libertà di coscienza, di religione o credenza e della libertà di professione e manifestazione della religione o credenza, individuale o collettiva, privata o pubblica, con il solo limite dell'ordine pubblico e con il pieno diritto di abbandonare o mutare la propria appartenenza religiosa. (it) |